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Sez. 3, Sentenza n. 91 del 12/01/1972 (Rv. 355796 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SULL' ATTORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355796-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SULL' ATTORE - FATTISPECIE.*

In tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore in ripetizione l'Onere di provare, oltre il fatto materiale del pagamento eseguito, la inesistenza del vincolo giuridico capace di giustificarlo, ovvero il successivo venir meno della causa debendi. (nella specie, in tema di locazione bloccata e di ripetizione di canoni pagati in misura ultra-legale, la suprema Corte ha statuito che incombeva al conduttore provare la ricorrenza della fattispecie che escludeva l'applicazione degli aumenti previsti dalle leggi n 975 e n 1309 del 1961, e cioe che egli esercitava nel locale condotto in locazione un'attivita commerciale organizzata con il lavoro proprio e di non piu di cinque dipendenti). (Conf 2497'70; mass n 348779).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2, Legge 18/12/1961 num. 1309 art. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)