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Sez. 3, Sentenza n. 2497 del 24/11/1970 (Rv. 348779 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - AZIONE DI RIPETIZIONE DEL CONDUTTORE - NATURA - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1970-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348779-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - AZIONE DI RIPETIZIONE DEL CONDUTTORE - NATURA - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*

La domanda del conduttore, diretta ad ottenere la restituzione degli aumenti di canone corrisposti in misura eccedenti quella legale, non e che una ripetizione di indebito ed e soggetta alle regole proprie di questa (art 2033 e segg cod civ). in conseguenza incombe all'attore provare non soltanto il fatto dell'eseguito pagamento, ma anche la inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo e cioe la Mancanza della causa debendi in quanto l'uno e l'altra, insieme, rappresentano, a norma dell'art 2697 cod civ i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore in ripetizione. Cio sta a significare che il conduttore deve provare non solo i pagamenti eseguiti, ma anche i fatti che rendevano illegali gli aumenti praticati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)