Sez. 5, Decreto n. 21190 del 08/10/2014 (Rv. 632569 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione automatica delle imposte ex art. 9, comma 1, della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata - Conseguente legittimità dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'esclusione dei redditi a tassazione separata dalla definizione automatica ex art. 9 della legge 27 dicembre 2012, n. 289 consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad attività di accertamento sugli stessi, beneficiando della proroga dei termini di cui al successivo art. 10, senza che operi la preclusione prevista dal comma 10 dello stesso art. 9.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)