Sez. 5 - , Ordinanza n. 27600 del 30/10/2018 (Rv. 650965 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione automatica ex art. 9, comma 1, l. n. 289 del 2002 - Esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata - Dichiarazione integrativa ex art. 8 - Ammissibilità - Legittimità dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non possono essere oggetto di definizione automatica delle imposte ex art. 9, comma 1, della l. n. 289 del 2012 i redditi soggetti a tassazione separata, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della stessa legge, sicché, in relazione a tali redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento, il quale resta precluso dal comma 10 del detto art. 9 solo in caso di perfezionamento della procedura definitoria.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)