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Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 07/06/1968 (Rv. 333592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - MERA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - SUFFICIENZA - RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - MERA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - SUFFICIENZA - RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETA.*

La Costituzione del rapporto di lavoro puo avvenire anche tacitamente per il fatto concludente dell'effettiva prestazione dell'attivita lavorativa. Tale prestazione, pur quando non costituisca l'oggetto di una obbligazione derivante da un contratto espressamente e formalmente stipulato, deve essere ugualmente retribuita. (V. N. 1316-64 n. 1845-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)