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Sez. 5, Sentenza n. 29384 del 25/06/2025 Cc. (dep. 08/08/2025) Rv. 288405-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Adozione di una misura cautelare - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.- Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288405-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento coercitivo adottato a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non deve essere preceduto dall'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., attesa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 391 cod. proc. pen., che prevede un diverso modulo procedimentale, nel quale è comunque garantito il diritto di difesa in ragione della possibilità, per l'indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice.

Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)