Sez. F, Sentenza n. 30640 del 26/08/2025 Cc. (dep. 12/09/2025) Rv. 288542-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Reati per i quali è eccezionalmente previsto l'interrogatorio postumo - Delitto di lesioni commesso a mani nude - Esclusione - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalità particolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previsto l'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, non rientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrare violentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasali con alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E) PENDENTE, Cod. Pen. art. 576 com. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)