Sez. L, Sentenza n. 9785 del 19/09/1991 (Rv. 473933 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Aventi diritto | Indennità d'accompagnamento - Condizioni - Difficoltà del soggetto bisognoso di quotidiane terapie domiciliari - Esclusione.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Aventi diritto
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 - nel prevedere la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, dei quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita - delimita in modo rigoroso l'area dei soggetti destinatari del beneficio (la cui attribuzione presuppone altresì la sussistenza del requisito reddituale di cui all'art. 12 della citata legge n. 118 del 1971), restando conseguentemente escluso, in particolare, che all'impossibilità di compiere senza assistenza gli atti quotidiani della vita sia equiparabile la condizione di difficoltà del soggetto (nella specie, minore affetto dal morbo di Cooley) bisognoso di quotidiane terapie domiciliari.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)