Sez. L, Sentenza n. 667 del 22/01/2002 (Rv. 551709 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Soggetto affetto da malattia psichica - Spettanza - Condizioni - Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Estremi.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di <<incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita>> comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni ella vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)