Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022 (Rv. 663866 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Produzione in giudizio di scrittura privata a cura della parte che non la aveva sottoscritta - Equipollenza al consenso - Sussistenza - Limiti - Volontà di avvalersi della clausola compromissoria - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, ma solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale, e non già con riferimento alla clausola compromissoria "ivi" eventualmente presente, dal momento che la produzione in giudizio della scrittura, effettuata per far valere davanti al giudice ordinario i diritti da essa derivanti, è incompatibile con l'intento di attivare la competenza arbitrale.
Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)