Sez. 2 - , Sentenza n. 1525 del 22/01/2018 (Rv. 647076 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Forma scritta "ad substantiam" - Produzione in giudizio di scrittura privata a cura della parte che non la aveva sottoscritta - Equipollenza alla firma contestuale - Configurabilità - Condizioni e limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)