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Sez. 2, Sentenza n. 4999 del 15/01/1984 Ud. (dep. 21/05/1985) Rv. 169347 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE PER L'ANNULLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169347-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE PER L'ANNULLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile, per Mancanza di interesse, l'impugnazione della parte civile tendente all'annullamento della sentenza di proscioglimento di Estinzione del reato per prescrizione, quando non siano stati compiuti accertamenti valutativi dei fatti materiali, che possano pregiudicare gli interessi civili.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)