Sez. 4, Sentenza n. 11307 del 07/05/1985 Ud. (dep. 25/11/1985) Rv. 171212 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - EFFETTI - CESSAZIONE DEL VINCOLO TRA FATTO E PRETESA RISARCITORIA - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - EFFETTI - CESSAZIONE DEL VINCOLO TRA FATTO E PRETESA RISARCITORIA - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora venga dichiarata la Estinzione del reato per maturata prescrizione, l'intima connessione tra il fatto preveduto dalla legge come reato ed il correlativo Esercizio della pretesa risarcitoria avanti al giudice penale, tenuto a pronunciarsi sulla esistenza della responsabilità penale, viene a cessare nel momento stesso in cui il giudice penale riconosce la sussistenza della causa estintiva, sicché si determina il ripristino della situazione di autonomia che caratterizza l'Azione civile e, sul punto, non vi è ammissibile impugnazione della parte civile. (V mass n 169347, per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)