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Sez. L, Sentenza n. 1066 del 11/02/1984 (Rv. 433227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO DATORE DI LAVORO - DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPARENTE RECANTE IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERCORRENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI PROPRI CONFRONTI - VALORE CONFESSORIO - ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO DATORE DI LAVORO - DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPARENTE RECANTE IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERCORRENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI PROPRI CONFRONTI - VALORE CONFESSORIO - ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia concernente l'individuazione dell'effettivo datore di lavoro, che il prestatore assuma essere diverso dal datore di lavoro apparente, la dichiarazione di quest'ultimo, che riconosca essere il rapporto di lavoro intercorso nei propri confronti, è priva di valore confessorio, atteso che, mentre la confessione consiste nell'ammissione di un fatto sfavorevole alla parte che lo dichiara e favorevole alla controparte, detto riconoscimento è, invece, sfavorevole al lavoratore e vantaggioso soltanto per il soggetto dal lavoratore medesimo indicato come effettivo beneficiario della prestazione lavorativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)