Sez. 1, Sentenza n. 1640 del 02/03/1990 (Rv. 465628 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICA ATTO AL RAPPRESENTANTE LEGALE - RICERCA ALLA RESIDENZA, DOMICILIO, DIMORA - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICA ATTO AL RAPPRESENTANTE LEGALE - RICERCA ALLA RESIDENZA, DOMICILIO, DIMORA - VALIDITÀ.*
In tema di notificazione alle persone giuridiche, l'ufficiale giudiziario, incaricato della notifica, se non può compierla nella Sede effettiva dell'ente, mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere la notificazione, a persona addetta alla Sede stessa, può eseguirla alla persona fisica che rappresenta l'ente, ricercandola, a norma delle Disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., nella sua residenza, nel suo domicilio o nella sua dimora, e consegnando copia dell'atto a mani proprie del destinatario o, qualora non sia rinvenuto in uno di tali luoghi, ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. (V 6095/85, mass n 433227; (Conf 2387/75, mass n 376251).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)