Sez. L, Sentenza n. 15676 del 11/07/2006 (Rv. 591396 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE | Contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, al F.A.L.E.A. (Fondo Assistenza Lavoratori Edili Artigiani) - Inesistenza del privilegio - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza. Conseguentemente, restano al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, al F.A.L.E.A. (Fondo Assistenza Lavoratori Edili Artigiani), dovuti non " ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)