Sez. 1, Sentenza n. 12821 del 23/12/1998 (Rv. 521904 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE | Contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, al F.I.P.D.A.I. (Fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) - Inesistenza del privilegio - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali). Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, al F.I.P.D.A.I. (Fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), cui erano dovuti non " ex lege" a condizioni prefissate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)