Sez. L, Sentenza n. 2261 del 14/04/1981 (Rv. 412995 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - INAMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONE TACITA DI UNA RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - INAMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONE TACITA DI UNA RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il principio che la rinuncia a un diritto non puo essere presunta non importa che la rinuncia medesima debba manifestarsi sempre in Forma espressa, potendo essa desumersi anche da una manifestazione tacita di volonta. In tal caso, peraltro, l'esistenza della volonta abdicativa deve essere ricavata da circostanze concludenti ed inequivoche, assolutamente incompatibili con l'intenzione di avvalersi del diritto, e l'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito e incensurabile in Sede di legittimita, ove sorretto da adeguata motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)