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Sez. L, Sentenza n. 563 del 20/02/1976 (Rv. 379208 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIPENDENTI DA AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE - INDENNITA DI TRASFERTA - DISCIPLINA EX CONTRATTO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1964 (ART 15) - APPLICABILITA - INDENNITA E PREVALENZA RISPETTO AL CONTRATTO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1959 EFFICACE ERGA OMNES (ART 19) - ERRORE DI INTERPRETAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO (ART 15) - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (INDENNITA DI TRASFERTA PER SERVIZI SU 'LINEA OCCASIONALÈ).*
Stato
decisa il 1976-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379208-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIPENDENTI DA AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE - INDENNITA DI TRASFERTA - DISCIPLINA EX CONTRATTO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1964 (ART 15) - APPLICABILITA - INDENNITA E PREVALENZA RISPETTO AL CONTRATTO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1959 EFFICACE ERGA OMNES (ART 19) - ERRORE DI INTERPRETAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO (ART 15) - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (INDENNITA DI TRASFERTA PER SERVIZI SU 'LINEA OCCASIONALÈ).*

L'art 15 del contratto collettivo post-corporativo del 6 maggio 1964 per i dipendenti da aziende private esercenti autoservizi in concessione, non avente efficacia erga-omnes, disciplina l'indennita di trasferta con Disposizioni identiche e non peggiorative rispetto a quelle dell'art 19 del CCNL del 20 gennaio 1959, reso obbligatorio erga omnes col DPR 28 agosto 1960 n 1271. Da cio deriva che, sotto il vigore e nei casi di applicabilita del contratto del 1964, le questioni inerenti all'indennita di trasferta per i predetti dipendenti vanno risolte in base alle clausole del citato art 15 del contratto stesso, e non dell'art 19 del contratto erga omnes del 1959, con la conseguenza che l'errore di interpretazione delle clausole medesime, aventi natura contrattuale, e deducibile con ricorso per Cassazione solo ove l'accertamento del giudice del merito, in ordine alla comune intenzione delle parti contraenti, sia affetto da errata applicazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt 1362 e segg cod civ, ovvero da vizio di motivazione. (nella specie, i giudici del merito, al fine del riconoscimento ad un autista dell'indennita di trasferta 'per servizi occasionali su linea non facente capo alla sua residenzà, avevano affermato, alla stregua dell'indicata disciplina, che costituisce 'linea occasionalè, distinta ed autonoma rispetto a quella ordinaria, un servizio automobilistico avente organizzazione, itinerari e modalita diverse rispetto a quello ordinario, ancorche effettuato con lo stesso mezzo e lo stesso personale. La suprema Corte ha ritenuto non censurabile la statuizione, in quanto fondata su una corretta e motivata interpretazione dei menzionati patti contrattuali). (V 3283/73, mass n 367142).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 20/01/1959, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/08/1960 num. 1271 CORTE COST., Contr. Coll. 06/05/1964

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)