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Sez. 2, Sentenza n. 3283 del 29/11/1973 (Rv. 367142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I contratti e gli accordi collettivi, stipulati dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo hanno natura privatistica; la loro interpretazione e, pertanto, devoluta al giudice del merito ed e sindacabile in Sede di legittimita soltanto per violazione delle norme ermeneutiche e sotto il profilo del vizio di motivazione. (Conf 3137/71, mass n 354483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)