diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11606 del 24/11/1993 (Rv. 484470 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Impianti industriali | "Restituzione" del bene espropriato per difetto di utilizzazione ex art. 147 del d.P.R. n. 1523 del 1967 - Differenze con l'istituto della retrocessione ex art. 63 della legge n. 2359 del 1865 - Conseguenze - Diritto dell'espropriato alla restituzione dell'immobile - Configurabilità - Pronuncia del giudice ordinario - Natura.
Stato
decisa il 1993-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484470-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Impianti industriali

In materia di espropriazioni finalizzate allo sviluppo industriale, l'istituto della "restituzione" del bene espropriato per difetto di utilizzazione, quale disciplinato dall'art. 147 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, pur differendo per specificità di presupposti, scadenza del termine quinquennale dal decreto di esproprio e mancata utilizzazione degli immobili per gli scopi stabiliti (da intendersi, quest'ultima, come mancata realizzazione delle necessarie infrastrutture o di un opificio industriale, che sebbene non ancora in funzione, dimostri l'irreversibile destinazione del bene espropriato ai detti scopi, senza che, rispetto al difetto di tale presupposto, rilevi essere esso imputabile al consorzio in favore del quale è stata disposta l'espropriazione, ovvero al privato cui il bene sia stato successivamente ceduto), da quello della retrocessione, regolato dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, si inserisce, tuttavia nel medesimo schema, di guisa che, se, in ragione delle dette differenze è incompatibile con l'istituto della retrocessione parziale, previsto da quest'ultima legge (art. 60 - 62), ugualmente attribuisce all'espropriato un diritto potestativo alla restituzione dell'immobile, cui fa riscontro una soggezione dell'ente espropriante o del cessionario del bene. Ne consegue che la cognizione su tale diritto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui compete di accertare, in concreto, se il suolo espropriato sia stato o meno destinato agli scopi suddetti e di emettere, in ipotesi negativa la pronuncia di restituzione, che tiene luogo del relativo atto traslativo ed ha natura costitutiva, con efficacia "ex nunc".

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)