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Sez. 1, Sentenza n. 3528 del 15/04/1996 (Rv. 497028 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI | Restituzione del bene espropriato per difetto di utilizzazione ex art. 147 d.P.R. n. 1523 del 1967 - Costruzione dell'opera pubblica dopo la scadenza del termine previsto da detta norma - Risarcimento del danno all'espropriato - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497028-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI

A norma dell'art. 147 del d.P.R. n. 1523 del 1967, in conseguenza della mancata utilizzazione dell'area espropriata entro cinque anni dal decreto di esproprio, l'espropriato ha diritto alla restituzione dell'area. Pertanto, l'espropriante, nel caso in cui abbia reso inattuabile la retrocessione, costruendo l'opera pubblica dopo la scadenza del termine anzidetto, è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell'espropriato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)