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Sez. 3, Sentenza n. 2979 del 27/09/1968 (Rv. 335797 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO)- AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - LEGITTIMITA DELL'AUMENTO EXTRALEGALE- CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335797-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO)- AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - LEGITTIMITA DELL'AUMENTO EXTRALEGALE- CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il principio - secondo cui non possono considerarsi stipulate in violazione delle leggi vincolistiche quelle convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione piu elevata di quella dovuta in base alle leggi medesime, trovino tuttavia la loro giustificazione in particolari vantaggi attribuiti al conduttore - in tanto puo trovare applicazione in quanto il locatore provi sia la sussistenza dei detti vantaggi, sia il rapporto di corrispettivita tra questi e i maggiori aumenti praticati. L'indagine relativa all'esistenza di tale rapporto e rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, e incensurabile in Sede di legittimita. (V. N. 644-66, massima n. 321275).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)