Sez. 2, Sentenza n. 644 del 04/03/1966 (Rv. 321275 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In regime di blocco delle locazioni, non e invalido il patto con cui viene apportato al canone un aumento eccedente i limiti legali fissati dalle norme vigenti, qualora esso trovi la sua contropartita in benefici economicamente apprezzabili attribuiti al conduttore e da questo prima non goduti. La sussistenza dei benefici e la loro adeguatezza all'aumento si risolve in un apprezzamento di fatto demandato ai giudici del merito e non censurabile in Cassazione quando sia adeguatamente e correttamente motivato. *
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 523 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)