Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008 (Rv. 605378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Portata - Formulazione inidonea a chiarire l'errore di diritto della sentenza impugnata rispetto alla fattispecie concreta - Conseguenze - Inammissibilità del rispettivo motivo di ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, attinente alla giurisdizione, che si concludeva con l'esposizione di taluni quesiti di diritto rispetto ai quali sarebbe dovuta seguire una risposta affermativa risolventesi in una ovvia asserzione, priva della dignità di massima di diritto, come: a) tutti i giudici devono rispettare la legge quanto all'obbligo di pronunciare sulla domanda proposta; b) le pronunce di legittimità non hanno valore vincolante per i giudici di merito; c) il giudice ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi in determinate ipotesi. Del pari, sono stati dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso per violazione di legge, concludentisi, taluni, con quesiti che si limitavano a riprodurre il contenuto astratto di precetti legislativi e di principi generali, mentre, altro motivo ancora, con un quesito generico rispetto alle specifiche censure articolate nel motivo stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)