Sez. L, Sentenza n. 7197 del 25/03/2009 (Rv. 607339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Portata - Formulazione inidonea a chiarire l'errore di diritto della sentenza impugnata rispetto alla fattispecie concreta - Conseguenze - Inammissibilità del rispettivo motivo di ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si concludeva domandando alla Corte di stabilire "se ai fini della violazione delle norme sul giudicato e del relativo principio "ne bis in idem" è necessario che tra i due giudizi posti in comparazione sussista identità non soltanto soggettiva ma anche soggettiva", la cui risposta affermativa si traduceva nell'ovvia affermazione, in sè priva di dignità di principio di diritto, che il giudicato esterno si forma soltanto in caso di coincidenza di due domande).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)