Sez. 5, Sentenza n. 18139 del 07/08/2009 (Rv. 609558 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proposizione di querela di falso - Sospensione del processo - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di presentazione della querela di falso, il giudice tributario, pur tenuto a sospendere il giudizio, a norma dell'art. 39 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può peraltro avere una funzione meramente passiva con pregiudizio della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo, ma deve verificare l'idoneità della querela ad arrestare il corso del giudizio pendente innanzi a lui, accertando - con valutazione che resta insindacabile in sede di legittimità - la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione, restando comunque al medesimo precluso ogni giudizio, sia pure prognostico, nel merito della querela.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)