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Sez. 5, Sentenza n. 4003 del 19/02/2009 (Rv. 607273 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proposizione di querela di falso - Sospensione del processo ex art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607273-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La sospensione del processo tributario, in caso di proposizione della querela di falso, è disciplinata esclusivamente dall'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi fare riferimento all'art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce ad ipotesi di pregiudizialità in parte diverse, e comunque non contempla espressamente le peculiarità del processo tributario. Pertanto, a seguito della presentazione della querela di falso, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la ritualità di tale iniziativa e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione. La valutazione del primo presupposto ha ad oggetto esclusivamente la riconoscibilità o meno della proposta querela come atto di impulso processuale del tipo ipotizzato, e non può estendersi ad altri aspetti, quali la competenza territoriale del giudice adìto, l'integrità del contraddittorio, la validità o fondatezza della querela o l'idoneità dei mezzi di prova offerti, mentre il giudizio di rilevanza, nel caso in cui la querela non colpisca il documento nella sua interezza, dev'essere effettuato specificamente ed analiticamente per ciascun passaggio dell'atto, e non può investire la riconducibilità delle singole circostanze di cui si assume la falsità tra quelle assistite da fede privilegiata, essendo tale qualificazione rimessa al giudice competente a decidere sulla querela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 39, Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)