Sez. 1, Sentenza n. 2198 del 16/03/1990 (Rv. 465986 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ - AVVISO DI CONVOCAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE - FUNZIONE - CONTENUTO - ESTREMI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ - AVVISO DI CONVOCAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE - FUNZIONE - CONTENUTO - ESTREMI.*
L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare (art. 2366 cod. civ.) ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, pertanto, non è necessaria un'indicazione particolareggiata dell'elenco delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, ed altresì è irrilevante che l'argomento indicato nell'ordine del giorno possa essere interpretato in senso più ampio rispetto alle proposte da sottoporre all'assemblea. (V 1408/81, mass n 412046; (V 6310/79, mass n 403038; (V 2570/68, mass n 335028; (V 1090/64, mass n 301557).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)