Sez. 1, Sentenza n. 14814 del 27/06/2006 (Rv. 592012 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ | Avviso di convocazione delle materie da trattare - Funzione - Contenuto - Estremi - Fattispecie in tema di modifica dello statuto sociale.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ
L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. (Nella fattispecie, relativa a ordine del giorno recante "adozione del nuovo statuto sociale", la S.C. ha statuito che il giudice di merito non si fosse discostato da tale principio ritenendo e motivando la sufficienza di tale indicazione, atteso che dall'art. 2366 cod. civ. non deriva che nell'ordine del giorno siano preventivamente indicate, in dettaglio, le modifiche delle regole statutarie su cui deliberare, tenuto anche conto, da un lato, che le voci di ampio contenuto, e tuttavia chiare nella loro reale finalità, non suscitano equivoci nel lettore e che, sotto altro profilo, il cambiamento effettivo delle clausole statutarie può anche essere il risultato del dibattito e dell'esame assembleare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)