Sez. 5 - , Ordinanza n. 18330 del 25/06/2021 (Rv. 661770 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO
DEI FABBRICATI - IN GENERE Immobile – Nudo proprietario che ne abbia la disponibilità di fatto – Concessione in locazione - Ammissibilità - Conseguenze - Imposizione applicabile.
Il titolare del diritto reale di nuda proprietà su un immobile, che ne abbia la disponibilità di fatto, può concedere il bene in locazione, ed i canoni pattuiti concorrono alla quantificazione della sua base imponibile, secondo la previsione generale di cui agli artt. 23 e 26 del d.P.R. n. 917 del 1986.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)