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Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 24/05/1976 (Rv. 380670 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - EVENTI ANORMALI ED IMPREVEDIBILI - IRRILEVANZA - URTO DI VEICOLO IN FASE DI SBANDAMENTO - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380670-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - EVENTI ANORMALI ED IMPREVEDIBILI - IRRILEVANZA - URTO DI VEICOLO IN FASE DI SBANDAMENTO - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*

La distanza di sicurezza presuppone la normale marcia dei veicoli ed e imposta perche il conducente, in caso di arresto del veicolo che lo precede, deve essere in grado di fermarsi tempestivamente evitando il tamponamento dell'altro veicolo, e non deve, percio, essere calcolata anche in previsione di un evento straordinario, quale l'improvviso sbandamento dell'autoveicolo che precede dovuto all'urto contro un ostacolo ovvero ad altre cause anormali ed imprevedibili. Pertanto, non puo ritenersi responsabile di violazione dell'art 107 del codice della strada il conducente di una motocicletta il quale, in seguito ad una improvvisa deviazione dell'automobile che la precede, spostatasi in mezzo alla strada, ostruendogli la marcia, urti tale autovettura. (Conf 1434/72, mass n 358043).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)