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Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 12/05/1972 (Rv. 358043 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - COMPUTO - RIFERIMENTO AD EVENTO ANORMALE ED IMPREVEDIBILE - ESCLUSIONE - TAMPONAMENTO DI AUTOVEICOLO SBANDATO AL CENTRO DELLA STRADA - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358043-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FUNZIONE - COMPUTO - RIFERIMENTO AD EVENTO ANORMALE ED IMPREVEDIBILE - ESCLUSIONE - TAMPONAMENTO DI AUTOVEICOLO SBANDATO AL CENTRO DELLA STRADA - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*

La distanza di sicurezza presuppone la normale marcia dei veicoli ed e imposta perche il conducente, in caso di arresto del veicolo che lo precede, deve essere in grado di fermarsi tempestivamente evitando il tamponamento dell'altro veicolo, e non deve, percio, essere calcolata anche in previsione di un evento straordinario, quale l'improvviso sbandamento dell'autoveicolo che precede dovuto all'urto contro un ostacolo ovvero ad altre cause anormali ed imprevedibili. Pertanto, non puo ritenersi responsabile di violazione dell'art 107 del codice della strada il conducente di un automobile il quale, in seguito ad una improvvisa deviazione dell'automobile che la precede, spostatasi in mezzo alla strada, ostruendogli la marcia, urti tale autovettura. (V 358'70, mass n 345283; 3950'68, mass n 337491).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, Cod. Strada art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)