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Sez. 1, Sentenza n. 910 del 06/04/1966 (Rv. 321816 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE E DEL FATTO DEL TERZO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321816-01

CONTRATTI IN GENERE - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE E DEL FATTO DEL TERZO - EFFETTI.*

Contenuto della promessa del fatto del terzo e l'Obbligo assunto dal promittente verso il promissario di adoperarsi affinche il terzo si obbligi a fare o faccia cio che il promittente stesso ha promesso, sanzionato dal dovere di quest'ultimo di indennizzare il promissario in caso di rifiuto del terzo di assumere o effettuare la prestazione promessa. L'obbligazione assunta contrattualmente dal venditore di un immobile urbano, costruito in violazione delle norme edilizie sull'altezza dei fabbricati, di far ottenere al compratore la licenza di abitabilita, costituisce promessa del fatto del terzo che obbliga il promittente al risarcimento del danno in caso di mancato rilascio della licenza. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)