Sez. 3 - , Sentenza n. 26097 del 19/12/2016 (Rv. 642336 - 01)
SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE | Amministratore di società – Atto posto in essere in violazione dell’art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) – Nullità ex art. 1418 c.c. – Esclusione – Annullabilità per conflitto di interessi – Configurabilità.
SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE
L'atto posto in essere dall'amministratore della società in violazione del divieto di cui all’art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) non è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., dovendo trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2624, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 37 com. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)