Sez. 1, Sentenza n. 6858 del 18/06/1991 (Rv. 472727 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Competenza | Rinvio ad altra sezione dello stesso ufficio o ad altro pretore purché diversi da quelli che pronunziarono la sentenza cassata - Giudice competente per materia e funzionalmente - Rinvio allo stesso giudice in diversa composizione - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Competenza
Il principio dell'alterità del giudice di rinvio, posto dall'art. 383, primo comma cod. proc. civ. è improntato ad esigenze di imparzialità del giudice e di funzionalità del giudizio, che possono essere ugualmente soddisfatte con il rinvio ad altra sezione dello stesso ufficio (Tribunale o Corte di appello) o ad altro pretore (della stessa Pretura Circondariale) purché diversi da quelli che pronunziarono la sentenza cassata. Nulla vieta, pertanto, di considerare ammissibile anche il rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, quando si tratti di giudice competente per ragioni di materia e funzionale, il quale non è sostituibile da altro giudice, sia pure nel medesimo grado, se non a prezzo di sacrificare quelle ragioni particolari che sono alla base della competenza funzionale e della individuazione di un determinato organo giurisdizionale, predeterminato per legge anche territorialmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)