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Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 21/02/2001 (Rv. 544014 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Designazione della Cassazione - Effetti - Competenza funzionale e per materia, inderogabile e incontestabile, anche dalla Cassazione, pur se sopravvengono norme modificative della competenza - Possibilità soltanto di correggere errori materiali di designazione sul tipo di giudice o sul luogo - Sentenza, in sede di rinvio, emessa da giudice del medesimo luogo, ma diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata - Nullità ex art. 158 cod. proc. civ. - Esclusione - Principio dell'alterità del giudice di rinvio, ex art. 383, primo comma, cod. proc. civ. - Osservanza - Controversie agrarie - Inderogabilità anche della competenza territoriale - Prevalenza sul predetto principio - Conseguenze - Indicazione della Cassazione di comporre diversamente il collegio in sede di rinvio - Mera proposta orientativa per la composizione del medesimo.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544014-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

Con la designazione, da parte della Corte di Cassazione, del Giudice di rinvio, ai sensi dell' art. 383, primo comma, cod. proc. civ., la competenza funzionale per materia di questi, pur se sopravvengono norme modificative della competenza, diviene inderogabile ed incontestabile, anche da parte della stessa Suprema Corte, che può soltanto correggere eventuali errori materiali sul tipo di giudice designato e sul luogo, fermo restando che per rispettare il principio di alterità di cui al succitato primo comma dell' art. 383 cod. proc. civ., ed escludere la nullità della sentenza emessa dal giudice del rinvio, per vizio di costituzione dell'organo giudicante, ai sensi dell' art. 158 cod. proc. civ., è sufficiente che questo sia diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata, pur se il luogo dell' ufficio giudiziario è il medesimo. Nel caso poi di controversie agrarie, l' inderogabilità anche della competenza territoriale, predeterminata per legge, prevale sul predetto principio, sì che l' eventuale indicazione della Cassazione di comporre diversamente dal precedente il collegio in sede di rinvio, assume il significato di mera proposta orientativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)