Sez. 1, Sentenza n. 15106 del 28/11/2001 (Rv. 550687 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito privilegiato ammesso al passivo fallimentare - Riscossione del credito oggetto di garanzia - Fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato - Esclusione - Conseguenze - Mancata riscossione - Fatto impeditivo - Onere a carico del curatore - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, la riscossione del credito oggetto di garanzia non costituisce fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato, derivando esso dalla esistenza del credito e della garanzia da cui è assistito, incontestabilmente accertata con la verifica dello stato passivo, mentre incombe sulla curatela fallimentare l'onere di provare la mancata riscossione, costituendo questa evento impeditivo del soddisfo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)