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Sez. 1, Sentenza n. 15106 del 28/11/2001 (Rv. 550687 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito privilegiato ammesso al passivo fallimentare - Riscossione del credito oggetto di garanzia - Fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato - Esclusione - Conseguenze - Mancata riscossione - Fatto impeditivo - Onere a carico del curatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550687-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, la riscossione del credito oggetto di garanzia non costituisce fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato, derivando esso dalla esistenza del credito e della garanzia da cui è assistito, incontestabilmente accertata con la verifica dello stato passivo, mentre incombe sulla curatela fallimentare l'onere di provare la mancata riscossione, costituendo questa evento impeditivo del soddisfo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)