Sez. 1, Sentenza n. 11642 del 21/11/1997 (Rv. 510249 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Declaratoria di esecutività da parte del G.D. - Effetti preclusivi - Conseguenze - Domande di nullità, inefficacia, accertamento della revocabilità di un credito (o di una causa di prelazione) proposte successivamente dal curatore - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO
Al curatore fallimentare (ed ai creditori procedenti) non è consentita la proposizione di alcuna domanda diretta alla modifica dello stato passivo definitivo del fallimento, così come approvato dal G.D., al di là delle ipotesi espressamente contemplate negli artt. 98 e 100 della legge fallimentare (alle quali va senz'altro aggiunta quella di cui al successivo art. 102, in tema di revocazione di crediti ammessi). Sono, pertanto, improponibili le eventuali domande di nullità, di inefficacia, di accertamento della revocabilità di un credito (o di una causa di prelazione ad esso correlata) proposte successivamente a tale approvazione, in quanto funzionalmente dirette a contrastare la (ormai non revocabile) inoppugnabilità delle risultanze del decreto definitivo del giudice delegato, ed è altrettanto inammissibile l'esercizio di un potere di accertamento di ufficio della eventuale nullità del credito o della connessa causa di prelazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 263 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 263 art. 94, Regio Decr. 16/03/1942 num. 263 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 263 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 263 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)