Sez. 2, Sentenza n. 3052 del 30/09/1968 (Rv. 335919 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I N A I L - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - SFORZO - CONFIGURABILITA COME CAUSA VIOLENTA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I N A I L - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - SFORZO - CONFIGURABILITA COME CAUSA VIOLENTA - CONDIZIONI.*
Ai fini delle norme relative agli infortuni sul lavoro, per causa violenta deve intendersi quella che leda l'organismo del lavoratore operando ab extrinseco (e cioe muovendo dall'ambiente di lavoro), mediante Azione individuale e concentrata nel tempo laddove non sono caratterizzanti ne gli aspetti di straordinarieta, ne di accidentalita, ne imprevedibilita del fatto lesivo, i quali, non espressamente richiamati nella previsione normativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, ancorche frequenti od addirittura consueti. Lo sforzo, per assurgere a causa violenta di infortunio, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato sia stato addetto mentre e sufficiente ch'esso si riveli come diretto a vincere una resistenza, una forza antagonista peculiare del lavoro stesso e del relativo ambiente, ed abbia determinato, con Azione rapida ed intensa, una lesione nell'organismo del lavoratore.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)