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Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 21/05/1971 (Rv. 351868 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351868-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE.*

La causa violenta, quale si richiede per la figura giuridica dell'infortunio sul lavoro, e quella che lede l'organismo del lavoratore, operando ab extrinseco (cioe muovendo dall'ambiente di lavoro) mediante un'Azione concentrata nel tempo. Non sono caratterizzanti ne gli aspetti della straordinarieta, ne di imprevedibilita del fatto lesivo, i quali, non espressamente richiesti nella previsione normativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, ancorche frequenti o addirittura consueti. Lo sforzo per assurgere a causa violenta di infortunio non deve necessariamente assumere carattere di entita eccezionale, abnorme rispetto alla consueta estrinsecazione dell'energia individuale nella esecuzione del lavoro, cui l'infortunato e addettò purche si riveli atto a vincere una resistenza, una forza antagonista e peculiare di quella prestazione, ed abbia determinato, con Azione rapida ed intensa, una lesione nell'organismo del soggetto. (Conf 3052'68, mass n 335919).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)