Sez. 3, Sentenza n. 2561 del 10/06/1996 Cc. (dep. 31/07/1996) Rv. 205794 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Circostanze aggravanti - Atti sessuali in danno di minori - Art. 4 legge n. 66 del 1996 - Previgente art. 521 cod. pen. - Individuazione di disciplina più favorevole - Criteri - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di atti di violenza sessuale in danno di minori, non può ritenersi più favorevole al reo la disciplina introdotta con l'art. 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quella di cui al previgente art. 521 cod. pen. se la pena inflitta in concreto non è quella minima prevista da quest'ultima norma, mentre è tale (più favorevole al reo) se la pena sia stata inflitta nel minimo edittale, potendo essere ritenuta prevalente, ove applicabile, l'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 bis cod. pen. introdotto con l'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Questione esaminata d'ufficio in occasione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato). (V. sez. 3, C.C. 1 luglio 1996, n. 2851, Hodca).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)