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Sez. L, Sentenza n. 21734 del 26/10/2015 (Rv. 637393 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Sovrano Militare Ordine di Malta - Accordi con lo Stato italiano per l'esercizio di attività sanitarie - Identità rispetto alle attività delle strutture sanitarie pubbliche - Equiparazione dei medici dipendenti dell'A.C.I.S.M.O.M. ai medici del S.S.N. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637393-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell'A.C.I.S.M.O.M. sono equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 09/06/2003 num. 157, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)