Sez. U, Ordinanza n. 18481 del 09/08/2010 (Rv. 614386 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Sovrano Militare Ordine di Malta - Accordi con lo Stato italiano per l'esercizio di attività sanitarie - Accordo del 21 dicembre 2000 ratificato con legge n. 157 del 2003 - Identità rispetto alle attività delle strutture sanitarie pubbliche - Sussistenza - Immunità giurisdizionale - Esclusione - Conseguenze - Controversie concernenti rapporti di lavoro stipulati dall'A.C.I.S.M.O.M. - Devoluzione alla giurisdizione del giudice italiano.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
In applicazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - secondo cui i rapporti tra le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale sono disciplinati in base ad accordi da stipularsi tra il Governo italiano ed il predetto Ordine - è stato siglato l'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con legge 9 giugno 2003, n. 157, dal quale emerge che l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, delle istituzioni dello S.M.O.M. è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane; pertanto, poiché non esiste alcuna disposizione pattizia dalla quale risulti l'espressa previsione di una immunità giurisdizionale, le controversie concernenti i rapporti di lavoro stipulati dall'Associazione del citato ordine (A.C.I.S.M.O.M.) per lo svolgimento delle attività sanitarie in Italia sono assoggettate alla giurisdizione del giudice italiano.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 41, Legge 09/06/2003 num. 157, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)