Sez. 1, Sentenza n. 2352 del 13/07/1972 (Rv. 359745 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - IMPOSIZIONE REGOLAMENTARE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - IMPOSIZIONE REGOLAMENTARE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
La prevenzione in materia di costruzioni di edifici disciplinata nel codice civile non e applicabile quando, nei regolamenti edilizi, sia imposta l'osservanza di distanza dal confine, giacche essa e strettamente corredata a un complesso di garanzie tendenti a contemperare gli interessi dei proprietari confinanti (quali la possibilita di costruire fin sul confine e la possibilita di acquistare la striscia di terreno del vicino nell'ipotesi prevista dall'art 875, primo comma cod civ), le quali non sarebbero attuabili quando deve essere osservata, rispetto al confine, un determinato distacco. (V 1083'69, mass n 339596).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)