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Sez. 2, Sentenza n. 1083 del 02/04/1969 (Rv. 339596 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - INCIDENZA DELLE NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI - DIVERSA DISCIPLINA DELLA MISURA E DELLE MODALITA DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA DEL CRITERIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339596-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - INCIDENZA DELLE NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI - DIVERSA DISCIPLINA DELLA MISURA E DELLE MODALITA DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA DEL CRITERIO - CONDIZIONI.*

Il principio della prevenzione, disciplinato dall'art.875 cod.civ., puo essere modificato, integrato o derogato dai regolamenti comunali e la modifica puo concernere non soltanto la mera misura e lunghezza della distanza, nel senso che invece di tre metri sia fissata una distanza maggiore tra le costruzioni, ma anche le modalita della stessa misurazione, cioe i punti di riferimento tra i quali essa deve essere effettuata, ben potendo stabilirsi che la distanza intercorra non tra le due costruzioni fronteggiantisi, bensi tra ciascuna costruzione ed il confine tra i fondi finitimi. In quest'ultima ipotesi non puo piu farsi luogo al criterio della prevenzione non sussistendone i presupposti infatti, quando sia vietato ad entrambi i proprietari dei fondi finitimi di costruire fino ad una determinata distanza dal confine, viene a mancare per il vicino non preveniente la possibilita di far avanzare la propria costruzione fino al fabbricato del vicino preveniente. (V. 1738-68, massima n.333610 2168-66, massima n.324238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)