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Sez. 1, Sentenza n. 1370 del 12/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200652 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose | Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Art. 659 cod. pen. - Fattispecie di cui al secondo comma: esercizio di mestiere rumoroso - Rispetto delle disposizioni dell'autorità - Irrilevanza - Condizione: abuso di strumenti sonori - Punibilità ai sensi del primo comma - Sussistenza - Mancata disciplina della professione o del mestiere rumoroso - Irrilevanza - Fattispecie: gestione di discoteca a carattere stagionale".
Stato
decisa il 1994-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200652-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose

L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte fattispecie, sicché se da un canto l'esercizio di mestieri rumorosi non è sanzionabile ai sensi del secondo comma della norma quando si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'autorità, dall'altro l'uso di strumenti sonori eccedenti il normale esercizio è punibile ai sensi del primo comma, ove siano disturbate le occupazioni o il riposo delle persone. Pertanto, è punibile ai sensi del primo comma della norma incriminatrice in questione colui che esercita una professione o un mestiere rumoroso facendo abuso di strumenti sonori, a nulla rilevando che l'autorità amministrativa non abbia disciplinato l'attività. (Fattispecie relativa all'esercizio di una discoteca "a carattere stagionale", che disturbava i villeggianti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)