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Sez. 1, Sentenza n. 25103 del 16/04/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 228244 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Attività di esercizio di discoteca - Riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Ipotesi depenalizzata - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228244-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)