Sez. 3, Sentenza n. 9740 del 23/01/1975 Ud. (dep. 22/10/1975) Rv. 130991 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - CAPI CONNESSI PER UNICITA DI QUESTIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - CAPI CONNESSI PER UNICITA DI QUESTIONE - FATTISPECIE.*
L'impugnazione proposta per un determinato punto della sentenza devolve alla cognizione del giudice superiore anche i punti che siano in relazione con quello impugnato per unicita di questione. Pertanto, quando tra il giudizio espresso sul punto cui si riferisce l'impugnazione e il giudizio relativo agli altri punti sussistano ragioni di coerenza logica e giuridica, l'impugnazione attribuisce al giudice superiore il potere di valutare il fatto nella sua interezza. Il principio, esplicitamente sancito per il giudizio di rinvio dall art 545 cod proc pen, deve ritenersi valido anche per l'appello, trattandosi di logica estensione della Competenza del giudice ad quem. (nella specie la Corte di appello si era pronunciata sul delitto di Atti osceni prosciogliendo l'imputato per insufficienza di prove mantenendo pero ferme le statuizioni di condanna del primo giudice in ordine ai reati di ratto e di Atti di libidine, di fatto interdipendenti col primo, non essendo stati dedotti motivi di merito per questi ultimi reati; la suprema Corte ha annullato la pronuncia enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)