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Sez. 1, Sentenza n. 7834 del 08/03/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 154987 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - QUESTIONI AVENTI CONNESSIONE ESSENZIALE CON LA PARTE ANNULLATA - CONNESSIONE ESSENZIALE - PORTATA GENERALE DEL GIUDIZIO - APPLICABILITÀ IN APPELLO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154987-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - QUESTIONI AVENTI CONNESSIONE ESSENZIALE CON LA PARTE ANNULLATA - CONNESSIONE ESSENZIALE - PORTATA GENERALE DEL GIUDIZIO - APPLICABILITÀ IN APPELLO - FATTISPECIE.*

Il principio della connessione essenziale, previsto espressamente dall'art. 545 cod. proc. pen., in relazione allo annullamento parziale nel giudizio di Cassazione, ha una portata generale ed, in quanto tale, si applica anche al giudizio di appello. Ne consegue che se l'autore del reato di omesso pagamento dei diritti doganali e della relativa imposta sul valore aggiunto, aggravato dal reato di associazione per delinquere per commettere delitti di contrabbando di eroina e delitti per i quali l'associazione si è costituita, viene assolto dal delitto associativo, il giudice di appello è tenuto ad escludere la suddetta circostanza, anche se sul punto non vi sia specifico motivo di impugnazione. (nella specie all'imputato veniva contestata e ritenuta la sola circostanza aggravante di cui all'art. 295 secondo comma, lettera d, del d.P.R. n. 43 del 1973, ossia la consumazione del reato da parte di chi sia un associato per commettere delitti di contrabbando. Tale aggravante era conseguente a quella del delitto di associazione per delinquere allo scopo di importare illegalmente grossi quantitativi di eroina. L'imputato fu assolto in appello dal reato associativo e così anche i suoi correi). (V mass n 149772; (V mass n 135761; (V mass n 136321; (V mass n 130991).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)